TRM Trattamento Rifiuti Metropolitani - Sezione A scuola di rifiuti

Sommario:



A scuola di rifiuti

I rifiuti

Vengono definiti rifiuti le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
Vengono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono classificati come rifiuti urbani:

  • i rifiuti domestici, anche ingombranti e i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  • i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche;
  • i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Sono classificati come rifiuti speciali:

  • i rifiuti da lavorazione industriale;
  • i rifiuti da attività commerciali;
  • i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi:
  • i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  • i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  • i veicoli a motore, rimorchi e simili, fuori uso e loro parti

A seconda del loro livello di pericolosità possono essere assimilati o no agli urbani.

Che cosa sono, dunque, i rifiuti speciali assimilabili agli urbani?

Il Ronchi prevede che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e che le Amministrazioni comunali disciplinino la gestione dei rifiuti urbani tramite appositi regolamenti, redatti, per quanto concerne l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in base ai criteri fissati dallo Stato.

In questo quadro si inserisce la Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”, che attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di regolamentare, mediante l’adozione di procedure, direttive ed indirizzi anche ad integrazione di quelle emanate dallo Stato, le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare prevede la predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell’emanazione degli stessi criteri da parte dello Stato.

Con deliberazione del 14 febbraio 2005, n°47-14763 la Giunta Regionale definisce i criteri di assimilabilità; essi sono classificati in criteri generali, criteri qualitativi e criteri quantitativi. Condizione vincolante, perchè un rifiuto possa essere ritenuto assimilabile è la sua NON PERICOLOSITA’.

I criteri qualitativi sono rappresentati da un selettivo elenco della tabella CER e contemplano quelle tipologie di rifiuto le cui caratteristiche fisiche e chimiche siano analoghe a quelle del rifiuto urbano.
I criteri quantitativi definiscono invece l’entità massima del conferimento affinché il rifiuto in questione possa essere considerato assimilabile. Qualora il rifiuto soddisfi contemporaneamente i criteri generali, qualitativi e quantitativi, potrà essere considerato assimilabile al rifiuto urbano e come tale trattato.

A titolo di esempio si riporta l’elenco dei criteri quantitativi introdotti dalla deliberazione di Giunta Regionale:

1. Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto
fino ad un max di 4 kg/mq all’anno;
2. Sale teatrali e cinematografiche
fino ad un max di 2 kg/mq all’anno;
3. Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta
fino ad un max di 3 kg/mq all’anno;
4. Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi
fino ad un max di 4 kg/mq all’anno;
5. Stabilimenti balneari, Rifugi alpini
fino ad un max di 3 kg/mq all’anno;
6. Esposizioni, Autosaloni
fino ad un max di 2 kg/mq all’anno;
7. Alberghi con ristorante
fino ad un max di 7 kg/mq all’anno;
8. Alberghi senza ristorante
fino ad un max di 4 kg/mq all’anno;
9. Case di cura e di riposo
fino ad un max di 8 kg/mq all’anno;
10. Ospedali
fino ad un max di 9 kg/mq all’anno;
11. Uffici, Agenzie, Studi professionali
fino ad un max di 6 kg/mq all‘anno;
12. Banche ed Istituti di credito
fino ad un max di 3 kg/mq all‘anno;
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
fino ad un max di 6 kg/mq all‘anno;
14. Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze
fino ad un max di 7 kg/mq all‘anno;
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
fino ad un max di 4 kg/mq all’anno;
16. Banchi di mercato di beni durevoli
fino ad un max di 8 kg/mq all’anno;
17. Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista
fino ad un max di 7 kg/mq all’anno;
18. Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista
fino ad un max di 5 kg/mq all’anno;
19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
fino ad un max di 6 kg/mq all’anno;
20. Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio,recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)
fino ad un max di 10 kg/mq all’anno;
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
fino ad un max di 8 kg/mq all’anno;
22. Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie
fino ad un max di 33 kg/mq all’anno;
23. Mense, Birrerie, Amburgherie
fino ad un max di 25 kg/mq all’anno;
24. Bar, Caffè, Pasticcerie
fino ad un max di 26 kg/mq all’anno;
25. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari
fino ad un max di 15 kg/mq all’anno;
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
fino ad un max di 13 kg/mq all’anno;
27. Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio
fino ad un max di 35 kg/mq all’anno;
28. Ipermercati di generi misti
fino ad un max di 14 kg/mq all’anno;
29. Banchi di mercato di generi alimentari
fino ad un max di 38 kg/mq all’anno;
30. Discoteche, Night club
fino ad un max di 7 kg/mq all’anno
31. Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)
fino ad un max di 20 kg/mq all’anno

I rifiuti urbani pericolosi (RUP) sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine domestica, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali".
Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

I rifiuti speciali pericolosi sono generati dalle attività produttive e contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarli in modo da ridurne drasticamente la pericolosità. Nella normativa precedente tali rifiuti erano definiti come “rifiuti tossico nocivi”.

Cosa c’è nei rifiuti che produciamo?

Rifiuti urbani
Frazione merceologica % peso
Totale 100,00%
Carta cartone 28,86%
Vetro 8,72%
Alluminio + banda stagnata 0,53%
Plastica 9,92%
Legno ingombranti 5,83%
Metalli non ferrosi 1,14%
Metalli ferrosi 2,70%
Poliaccoppiati e pannolini 3,31%
Frazione Verde 3,39%
Organico 29,19%
RUP 0,18%
Tessili, pelli, cuoio 3,08%
Inerti 3,16%



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