TRM Trattamento Rifiuti Metropolitani - Normativa

Sommario:


Normativa

Discariche

Commenti e riflessioni

Nasce per ottemperare agli obblighi in materia di conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica sanciti dal D.Lgs. 36/2003.

Perchè il D.Lgs. 36/2003?

Il conferimento in discarica del rifiuto tal quale rappresenta una possibile fonte di problematiche di tipo ambientale correlate alla produzione di percolato e di biogas. Il principale responsabile nella formazione di tali sostanze è il materiale biodegradabile conferito in discarica; è infatti attraverso i processi di degradazione biologica che si forma il biogas (miscela di metano e anidride carbonica, entrambi responsabili dell'effetto serra) e che il percolato assume le sue caratteristiche di tossicità.

In ottemperanza ad una politica di gestione dei rifiuti sempre più attenta alle tematiche ambientali, il D.Lgs. 36/2003 impone il divieto di conferire in discarica rifiuti non trattati a partire dal 17 luglio 2005.

La strada scelta per raggiungere tale obiettivo passa attraverso l'incentivazione delle operazioni di recupero di materia ed energia coadiuvati dall'imposizione di limiti al conferimento di materiale biodegradabile in discarica.

La Delibera Regionale del 5 luglio 2004 recepisce a livello regionale la direttiva nazionale e va ad integrare ufficialmente il Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti.

Cosa impone la Delibera Regionale?

La strategia per la gestione integrata dei rifiuti adottata da ormai molti anni dalla Regione Piemonte è in linea con quanto sancito nel 1997 dal decreto Ronchi. Oggi viene integrata per recepire le prescrizioni del D.Lgs. 36/2003; in particolare viene aggiunta la sezione relativa alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.
Tale nuova sezione distingue innanzitutto due tipologie di rifiuto biodegradabile: urbano e speciale.
Poiché i rifiuti speciali biodegradabili (RSB) sono attualmente recuperati per pił del 60%, la Delibera prevede esclusivamente delle misure atte ad incrementare tale quota senza però indicare limiti o obiettivi di carattere temporale.
Più complesse ed articolate, invece, le prescrizioni relative ai rifiuti urbani biodegradabili (RUB). Per essi vengono infatti indicati limiti ben precisi; secondo i dati di riferimento (1995) vengono avviati a discarica 230kg di RUB per abitante ogni anno. La normativa entrata in vigore impone che tale quantitativo non debba superare i 173kg/anno entro il 2008, non oltre i 115kg/anno entro il 2011 e non oltre 81kg/anno entro il 2018. Ciò significa il dover ridurre drasticamente i quantitativi di rifiuti biodegradabili attraverso un più importante recupero di materia o attraverso la loro valorizzazione energetica.
La Delibera indica un periodo transitorio (fino al 2008) in cui potrà essere ancora smaltita in discarica la frazione organica (senza essere conteggiata nei quantitativi limite sopra indicati) purchè rispetti alcune caratteristiche tecniche (sostanzialmente legate all'intensità dell'attività degradativa) e sia prodotta da impianti già in funzione o in avanzata fase di realizzazione. In assenza di questi requisiti, tutta la frazione organica smaltita in discarica contribuirà alla determinazione dei limiti imposti dal D.Lgs. 36/2003.

Quali sono le conseguenze?

Alla luce di quanto esposto risulta evidente che per ottenere la riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica è necessario potenziare la raccolta differenziata e quindi il recupero di materia; il rifiuto indifferenziato, invece, può essere destinato al recupero energetico.
Si sottolinea quindi l'opportunità di disincentivare la realizzazione di impianti che producono rifiuto organico stabilizzato (biostabilizzazione, bioessicazione, digestione aerobica o anaerobica, ecc.) destinato allo smaltimento in discarica, mentre si auspica che gli impianti di stabilizzazione della frazione organica possano in futuro produrre esclusivamente compost di qualità (derivante cioè da organico da raccolta differenziata) destinato al recupero di materia.

Le deroghe

Sono possibili deroghe alle prescrizioni del 36/2003 (divieto di conferimento in discarica di rifiuti non trattati a partire dal 17 luglio 2003) laddove, in singoli bacini o in territori circoscritti all'interno degli stessi, si raggiungano elevati livelli di raccolta differenziata di rifiuti alimentari e di giardini; ciò implica che il rifiuto indifferenziato residuo abbia caratteristiche merceologiche simili a quelle della frazione secca destinata al recupero energetico. Ne segue quindi che tale residuo indifferenziato, in attesa della realizzazione dei previsti termovalorizzatori, possa essere conferito in discarica senza subire alcun trattamento.
I requisiti da soddisfare per beneficiare di tale deroga impongono che il rifiuto sia costituito esclusivamente da rifiuto urbano proveniente da uno specifico bacino e che le frazioni merceologiche cosituite da rifiuti di cucine, rifiuti di giardini e da larga parte (70%) del sottovaglio siano inferiori al 20% in peso del rifiuto tal quale.
Allorquando il rifiuto non rispetti tali requisiti, si rende necessaria la realizzazione di impianti di trattamento; è quindi opportuno realizzare impianti "leggeri" e flessibili, da esercire in attesa della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione previsti, e tali da essere facilmente riutilizzati o convertiti dopo l' avvio dei termovalorizzatori.

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