Risposta all'articolo: "Gerbido, indaga Guariniello" di Niccolò Zancan
Pubblicato su La Stampa alla pagina 61 in data 16 aprile 2009
In riferimento all'articolo in oggetto, TRM precisa quanto segue:
TRM, assolvendo ad un Decreto di sequestro pervenuto in data 15 aprile c.a. e disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.sa Patrizia Caputo e relativo esclusivamente alla gara di Direzione Lavori, ha consegnato documentazione unicamente riguardante la mandataria dell'A.T.I. vincitrice della gara in oggetto (MWH).
Tale Decreto risponde ad una denuncia presentata dalla costituenda A.T.I. Cabinet Merlin nei confronti della costituenda A.T.I. MWH; nulla è stato contestato a TRM alla quale è stata richiesta esclusivamente la consegna della documentazione di gara relativa all'accertamento in atto.
Relativamente alla frase
Non solo: di fronte al ricorso presentato dalla Cabinet srl, prima esclusa, avrebbe prodotto nuova documentazione per accreditarsi. In buona sostanza, avrebbe cambiato le carte in tavola durante gli accertamenti. Aggiungendo certificati fuori tempo massimo: "I documenti enumerati dal 32 al 45 non trovano riscontro fisico nella documentazione versata in gara entro il 7 aprile 2008 – scrive il TAR – consegue dunque, all'evidenza, che risultano postumi",
TRM precisa che la documentazione citata (i documenti dal 32 al 45) è stata richiesta dal TAR Piemonte con Ordinanza del 25 luglio 2008 a MWH e da quest'ultima depositata direttamente al TAR nell'ambito dell'istruttoria condotta a seguito del ricorso presentato da Cabinet. Pertanto, non è corretto affermare che tali certificati sono stati presentati da MWH oltre il tempo massimo poiché questi sono stati richiesti in un momento successivo e al di fuori dello svolgimento delle procedure di espletamento della gara. A comprova di quanto riportato, TRM precisa che la documentazione presentata al TAR da TRM (la stessa che in data odierna TRM ha consegnato al Sostituto procuratore), è caratterizzata dalla numerazione che va da 1 a 27.
Si specifica inoltre che l'oggetto dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica non è la presunta incompletezza della documentazione presentata da MWH (materia di esclusiva competenza della giustizia amministrativa e sulla quale è ancora pendente un appello al Consiglio di Stato), bensì l'accertamento di una presunta falsa dichiarazione presentata da parte di un concorrente. A questo proposito, si sottolinea che TRM in sede di verifica della documentazione di gara non avrebbe potuto né tantomeno dovuto dubitare della eventuale falsificazione della documentazione prodotta dai concorrenti.
Qualora la Procura della Repubblica dovesse verificare l'esistenza di una falsa dichiarazione, ne risponderà esclusivamente il responsabile diretto e non TRM che, invece, ha agito rispettando le procedure di gara pubblica e compiendo tutte le verifiche che la normativa le consentiva.
Nel caso in cui venga accertata, da parte della Procura della Repubblica, l'esistenza di una falsa dichiarazione avanzata da uno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara, TRM procederà per via giudiziaria al fine di tutelare gli interessi propri e quelli dei propri Soci.
Torino, 16 aprile 2009
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Elisa Nardi
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